Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. I soggetti proprietari di unità rurali situate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, e nel cui ambito ricadono zone forestali la cui tutela assume una funzione protettiva ed ecologica di evidente interesse pubblico, possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il 25 per cento delle spese effettivamente sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità rurali.